Il solo riferimento alle rispettive entrate reddituali degli ex coniugi non è sufficiente per decidere sul fronte del contributo da fornire per il mantenimento dei figli. La valutazione in ambito economico deve essere più ampia, tenendo conto anche delle complessive situazioni patrimoniali di moglie e marito
a prescindere dal reddito dichiarato al giudice o alla agenzia delle entrate, se il coniuge obbligato conduce un tenore di vita più alto paragonato ai redditi “dichiarati”, il calcolo dell’assegno di mantenimento verrà influenzato anche dal tenore effettivo.
(Cass. civ., sez. VI, ord., 10 settembre 2021, n. 24460).