Qualora venga proposta istanza di revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, il giudice può e deve procedere alla richiesta modificazione quando l’equilibrio economico, risultante dai patti della separazione consensuale e dalle parti voluto con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, risulti alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti In merito ai criteri per la determinazione dell’assegno di mantenimento in favore dei figli minori, sussiste l’obbligo di entrambi i genitori che svolgono attività lavorativa, produttiva di reddito, di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei minori, in ragione delle proprie disponibilità economiche. Il Giudice, quindi, può disporre la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare tale principio di proporzionalità e, nel determinare l’importo dell’assegno, deve valutare le “attuali esigenze del figlio”, ovvero i bisogni, le abitudini, le legittime aspirazioni che non possono non essere condizionate dal livello economico sociale dei genitori
Cass. Civ., Sez. VI-1, ord. 29 dicembre 2021 n. 41919