I parametri su cui fondare l’accertamento del diritto all’assegno di divorzio sono l’incolpevole non autosufficienza economica e/o la necessità di compensazione del particolare contributo dato da un coniuge durante la vita matrimoniale. Va escluso, in sostanza, che la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi sia finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endo-coniugale, bensì al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi, dovendosi riconoscere l’ultrattività delle ricadute di tali scelte anche dopo lo scioglimento, senza che ciò voglia significare ancorarle al tenore di vita goduto durante il matrimonio, riconoscendo rendite parassitarie o di posizione.
Tribunale Vibo Valentia, sentenza, 6 marzo 2023 n. 84
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