In relazione ai parametri finalizzati a stabilire l’importo dell’assegno di divorzio, il contributo va calcolato sulla base dei redditi netti di ciascun coniuge e dell’apporto del partner debole alla realizzazione della vita familiare. Infatti, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite risulta affievolito il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell’ordinanza n. 651/2019