Se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità – non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l’ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l’esito della fine della vita matrimoniale.
Il giudice, nello stabilire se e in quale misura debba essere riconosciuto l’assegno divorzile, è tenuto, una volta comparate le condizioni economico patrimoniali delle parti e ove riscontri l’inadeguatezza dei mezzi del richiedente e l’impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, ad accertare rigorosamente le cause di una simile situazione alla luce dei parametri indicati dall’articolo 5, comma 6, prima parte, della legge 898/1970, verificando in particolare se la sperequazione sia la conseguenza del contributo fornito dal richiedente alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all’età dello stesso e alla durata del matrimonio.
La quantificazione dell’assegno andrà poi compiuta non tenendo a parametro il pregresso tenore di vita o l’autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all’avente diritto un livello reddituale adeguato a un simile contributo.
Cassazione – Sezione I civile – Ordinanza 13 febbraio 2020 n. 3661