Il divorzio, recidendo in nuce il vincolo matrimoniale, recide tutti gli obblighi che da esso derivano, sia di natura personale che patrimoniale, fatti salvi quegli obblighi di cui la legge medesima afferma la persistenza oltre il divorzio.
Vengono conseguentemente meno gli obblighi di reciproca cooperazione materiale e morale per la famiglia, e quindi anche il conseguente reciproco diritto alla condivisione del benessere economico prodotto con il comune apporto.
Il sesto comma dell’art. 5 L. 898/1970 introduce una eccezione al principio generale del venir meno di ogni legame personale e patrimoniale tra i coniugi divorziati, solo ed unicamente in quei casi in cui il coniuge più debole, nel ritornare alla dimensione economico-patrimoniale individuale, venga a trovarsi in una condizione di «mancanza di mezzi adeguati o di im-possibilità oggettiva di procurarseli»: previsione che, stante la sua natura eccezionale, non può essere applicata oltre i casi in esso considerati, né può essere estesa interpretativamente.
Il “tenore di vita” matrimoniale non è contemplato tra i presupposti tassati-vi che giustificano la concessione di un assegno divorzile, né può rientrarvi per via interpretativa, per la tassatività dei casi oltreché per incompatibilità logica; e non può rientrare tra i criteri di quantificazione, perché in conflitto con il limite posto dai predetti presupposti e perché in contrasto con la finalità assistenziale.
Il principio della «mancanza di mezzi adeguati», avendo funzione assistenziale, va interpretato con riferimento alla disposizione costituzionale che esplicitamente considera l’ipotesi della mancanza di mezzi adeguati, e cioè l’art. 38, secondo comma, Cost., per il quale «i lavoratori hanno diritto che siano preveduti e assicurati i mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria».
Il parametro reddituale standard minimo rappresentato dall’importo dell’assegno sociale, (che in prospettiva dovrebbe essere sostituito dal ReI, reddito di inclusione, di cui alla D.Lgs n. 147 del 15 settembre 2017), che ammonta, oggi, ad euro 453 mensili, che va poi corretto sulla base dei criteri indicati nella prima parte del sesto comma dellart. 5 L. 898/1970.
Il reddito del coniuge più abbiente costituisce il criterio cornice entro il quale, ed in proporzione al quale deve essere quantificato l’assegno, non po-tendo il soddisfacimento della finalità assistenziale del coniuge indigente pro-vocare l’impoverimento l’altro coniuge, e neppure dovendo realizzare una equiparazione patrimoniale, che stante la fine dell’unione familiare ha più ragion d’essere.
Le esigenze della prole non vanno ovviamente considerate nella determinazione dell’assegno divorzile, poiché ne è ben diverso il fondamento, e mentre l’assegno divorzile avendo natura assistenziale non va proporzionato al reddito del coniuge più abbiente, il mantenimento dei figli è invece per legge legato proporzionalmente al reddito di ciascun coniuge (art. 337-ter c.4 c.c.), ed in caso di forti disparità di reddito tra i due genitori i figli hanno pieno diritto di continuare a godere di un tenore di vita proporzionato a quello del genitore più abbiente.
Tribunale di Matera sentenza 7 marzo 2018
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