Il Tribunale di Torino richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 18287/2018 che per determinare la natura dell’assegno di divorzio associa la funzione assistenziale a quella perequativa e compensativa imponendo in tal modo al Giudice una valutazione comparativa dell’entità dei rispettivi redditi e patrimoni e dell’origine, trasformazione e possibile evoluzione degli stessi.
Seguendo il provvedimento della Suprema Corte, quindi, il ragionamento dovrà svilupparsi prendendo le mosse dall’esistenza della disparità reddituale tra gli ex coniugi e proseguire nella direzione della compensazione e della perequazione delle condizioni economiche passando attraverso l’applicazione dei criteri di cui all’art. 5, comma 6, l. div.. La determinazione precisa della consistenza dei rispettivi patrimoni è attività dalla quale può invece prescindersi in quanto è sufficiente stabilire se sussista o meno uno squilibrio tra le condizioni economiche delle parti, circostanza che si riscontra nel caso di specie in quanto l’ampio squilibrio reddituale e patrimoniale accertato in sede di separazione deve ritenersi ancora attuale in assenza di comprovate variazioni sopravvenute.
È invece esclusa l’applicabilità alla fattispecie in esame del criterio compensativo e perequativo. Il contributo fornito dalla convenuta alla formazione del patrimonio familiare risulta, infatti, trascurabile essendo tale patrimonio frutto per lo più della ricchezza del marito che le ha permesso di condurre una vita agiata e di svolgere la propria autonoma attività lavorativa di antiquaria dedicandosi anche alla famiglia.
Deve, pertanto, considerarsi operativa la sola funzione assistenziale-alimentare in senso stretto dell’assegno divorzile con la conseguente determinazione dello stesso nella somma necessaria per un’esistenza dignitosa.
In conclusione, quindi, il Tribunale di Torino ritiene che dalla valutazione di tutti gli elementi all’esame ovvero l’enorme squilibrio tra i redditi e i patrimoni delle parti, l’irrilevanza delle scelte familiari operate dalle parti nel dare causa a tale squilibrio, la provenienza della ricchezza e del benessere di entrambi i coniugi dalla famiglia di origine del ricorrente inducono a ridurre l’assegno, già stabilito all’udienza presidenziale, in ragione dell’età ormai raggiunta dalla resistente e dall’obiettiva impossibilità per la stessa di procurarsi un lavoro e un reddito oltre che dagli oneri derivanti dalla casa in locazione.
Il Tribunale accoglie quindi la richiesta di assegno divorzile, riducendone l’ammontare.
da ilfamiliarista.it