In tema di assegno divorzile lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale del coniuge destinatario della domanda di cui alla legge 898/70 ex articolo 5 non sono elementi autonomamente decisivi per il riconoscimento e la successiva quantificazione del trattamento economico, dovendo ritenersi che i criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile siano costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l’assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente, in conseguenza delle aspettative professionali sacrificate, in base ad accordo con l’altro coniuge, per avere dato un particolare e decisivo contributo alla formazione del patrimonio comune e dell’altro coniuge.
Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 972, sezione Civile del 25-08-2022