In materia di famiglia sono previsti un vero e proprio dovere di collaborazione delle parti nella formazione della prova e una “discovery” completa delle sostanze economiche e patrimoniali degli interessati: ne consegue che deve essere rigettata la domanda di assegno divorzile laddove il coniuge richiedente ha mancato di produrre la documentazione completa afferente la reale consistenza delle proprie sostanze economiche e patrimoniali – specialmente di quella relativa alla situazione economica della società nella quale ha una partecipazione pari al 25 per cento – dovendosi presumere che i redditi siano maggiori di quelli indicati con conseguente esclusione di ogni possibile significativa sproporzione economica tra le parti, laddove anche le quote societarie che l’ex coniuge detiene devono essere incluse nel computo dei redditi
Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 673 del 07-09-2022