Il diritto all’assegno divorzile deve essere riconosciuto laddove un coniuge non sia autosufficiente, oppure laddove sussista uno squilibrio tra le parti che sia dovuto al sacrificio, da parte del coniuge più debole, di aspettative professionali e reddituali per aver anteposto ad esse il ménage familiare, fornendo un contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune o a quello dell’altro coniuge a discapito delle proprie condizioni economiche e lavorative, spettando al coniuge richiedente, in entrambi i casi, l’onere di allegare e di provare la sussistenza di tali circostanze.
Trib. Reggio Emilia 23.7.2018