Per il riconoscimento dell’assegno di divorzio, con riferimento alla sperequazione reddituale delle parti ed alla inadeguatezza dei mezzi del richiedente, deve darsi rilievo al contributo fornito dal coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale “da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endo-familiari in relazione alla durata del matrimonio e alle effettive potenzialità professionali e reddituali del coniuge richiedente, valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche tenuto conto dell’età e della conformazione del mercato del lavoro.
Trib. di Verona, Sent., 25 settembre 2023, n. 1767
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