I parametri contenuti nell’art. 5 L. divorzio sono da considerarsi equiparati: la funzione assistenziale si compone anche di un contenuto perequativo-compensativo che discende dalla declinazione costituzionale del principio di solidarietà.
Partendo dalla comparazione delle condizioni economiche dei coniugi, il riconoscimento di un contributo deve tener conto non solo del raggiungimento di un grado di autonomia che consenta l’autosufficienza, secondo un parametro astratto, bensì in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare.
Si dovrà tener conto delle aspettative professionali sacrificate in relazione alla durata del matrimonio e all’età del richiedente, fattore quest’ultimo di indubbio valore.
Nella fattispecie in esame, gli accertamenti della Guardia di Finanza hanno posto in luce una situazione economica inverosimile per quanto concerne l’obbligato.
Quanto alla richiedente l’assegno, le circostanze di fatto depongono per il riconoscimento di un congruo contributo economico (€1600,00), tenuto conto: dell’assenza di redditi, del fatto che nel corso del matrimonio non ha mai svolto attività lavorativa e si è dedicata interamente alla famiglia, dell’età (51) e del fatto che è affetta da malattia e riconosciuta invalida al 46%.
Trib. Alessandria sentenza 626 del 19.7.2018