La Corte di Cassazione (con sentenza n. 25.074 del 23 ottobre 2017) ha precisato che per escludere l’obbligo del pagamento dell’assegno o per diminuirne l’importo non è sufficiente dimostrare che il coniuge (o ex coniuge) conviva stabilmente con un’altra persona, ma si dovrà invece dimostrare al giudice (al quale viene chiesto di revocare o ridurre l’assegno) che c’è stato un miglioramento delle condizioni economiche di chi usufruisce del mantenimento (nel caso specifico della moglie del lettore): questa prova potrà essere fornita con qualsiasi mezzo ed anche con elementi presuntivi soprattutto riferendosi ai redditi ed al tenore di vita della persona con la quale convive il coniuge a cui spetta l’assegno.
Quindi la dimostrazione dell’instaurazione da parte del coniuge beneficiario di un nuovo rapporto familiare che assuma i connotati di una vera e propria famiglia di fatto spetta, in linea di principio, al coniuge onerato, come fatto estintivo del diritto all’assegno divorzile.
La Cassazione ha infatti affermato che “in tema della cessazione dell’assegno divorzile in caso di intervenuta convivenza more uxorio da parte dell’ex coniuge beneficiario, la convivenza non dotata di quelle imprescindibili caratteristiche di stabilità e continuità in grado di elevarla ad un modello familiare simile a quello fondato sul matrimonio e come tale in grado di far venire meno il diritto all’assegno di mantenimento ove adeguatamente motivato è incensurabile in sede di giudizio di legittimità”