L’instaurazione da parte del divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la convivenza matrimoniale, fa venire meno i presupposti per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, e il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma è definitivamente escluso.
Come distinguere il rapporto occasionale dalla famiglia di fatto? L’evoluzione giurisprudenziale consente di affermare che la coabitazione non è più parametro dirimente
Trib. Ancona 2 dicembre 2020