La moglie chiede al Tribunale di Roma di attribuirle un consistente assegno divorzile, sulla base del notevole divario reddituale tra lei e l’ex marito.
Il Tribunale di Roma ritiene che i pur condivisibili principi statuiti dalla recente sentenza della Cassazione 11504/2017, con la quale si è rimesso in discussione il criterio della conservazione del tenore di vita matrimoniale per la determinazione del diritto all’assegno divorzile, debbano essere integrati con ulteriori considerazioni che rappresentano un effettivo adattamento dell’istituto dell’assegno divorzile alle peculiarità delle diverse realtà familiari.
Nel caso in esame, risulta innegabile che la moglie si sia adoperata per mettere a frutto le competenze professionali acquisite in passato ma abbia comunque «scontato in qualche modo gli anni in cui, per seguire le esigenze di carriera del marito, si era trovata nella necessità di lasciare il proprio posto di lavoro».
Non si tratta, quindi, sottolinea il Collegio, di intervenire in funzione equilibratrice di una condizione personale disallineata né di ricondurre il tenore di vita dell’ex moglie agli standard cui era abituata in precedenza, ma si tratta di evitare che la resistente, a causa del contributo effettivamente fornito al menage coniugale, si trovi oggi nella difficoltà di mantenere, ad esempio, una soluzione abitativa adeguata al proprio livello professionale e sociale.
Pertanto, il Tribunale di Roma riconosce in favore della moglie il diritto di percepire un assegno divorzile per assicurare in concreto il giusto assetto post matrimoniale, nel rispetto delle linee guida tracciate dalla Cassazione.