Ai fini della determinazione del diritto all’assegno di divorzio, è necessario accertare il rapporto causale tra la disparità economica eventualmente esistente tra i coniugi e l’impegno profuso dal coniuge economicamente più debole nella conduzione della vita familiare e nella formazione del patrimonio comune e dell’altro. Si deve, pertanto, tenere conto, quanto al criterio delle “ragioni della decisione” ex art. 5, comma 6, l. div. che, se per un verso postula un’indagine sulla responsabilità del fallimento del matrimonio in una prospettiva comprendente l’intero periodo della vita coniugale e, quindi, una valutazione che attenga non soltanto alle cause determinanti la separazione, ma anche al successivo comportamento dei coniugi che abbia costituito concretamente un impedimento al ripristino della comunione spirituale e materiale e del consorzio familiare, per altro verso deve essere inteso nel senso che il comportamento dei coniugi anteriore alla separazione resta pur sempre superato e assorbito dalla valutazione effettuata al riguardo dal giudice della separazione ovvero da quella delle stesse parti nel caso di separazione consensuale omologata
Trib. Pescara sent. 1248/2018
fonte: www.ilfamiliarista.it