l’assegno divorzile ha funzione assistenziale perequativa e compensativa: confermata la misura dell’assegno stabilito in sede di separazione; si è valutata, inoltre, l’assenza di sopravvenienze concrete rispetto all’epoca della separazione da parte di entrambi gli ex coniugi. Nella determinazione del contributo al mantenimento l’autorità giudiziarie a ha considerato, altresì, in una visione prospettica anche l’importanza delle aspettative pensionistiche compromesse dal coniuge debole durante il matrimonio per avere sempre svolto attività part-time occupandosi della famiglia. Sul punto si è ritenuta inutile l’istruttoria.
Trib. Verona sentenza 12 novembre 2020