I criteri fondanti su cui accertare la sussistenza del diritto a percepire l’assegno divorzile – scrivono i giudici – sono costituiti dalla non autosufficienza economica, insieme alla eventuale necessità di compensazione del particolare contributo dato dal coniuge richiedente l’assegno, durante la vita matrimoniale, della cui prova è onerato il richiedente: quindi il contributo alla vita comune del coniuge che “sta a casa” va dimostrato e l’onere della prova grava proprio sull’ex che chiede l’assegno.
Cass. civile sentenza n.27276 del 7 ottobre 2021