Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile, fermo restando l’accertamento in concreto delle cause da cui dipende la disparità di condizioni economico/patrimoniali delle parti, occorre preliminarmente valutare se tale disparità sia sensibile e rilevante, dovendo escludere il diritto dell’ex coniuge a percepire l’assegno divorzile ogni qual volta, al tempo della pronuncia di scioglimento del vincolo coniugale, non emerga un considerevole divario reddituale e/o patrimoniale, sussistendo solo scostamenti reddituali e/o patrimoniali non significativi.
Trib. Bergamo 13 giugno 2019