La valutazione richiesta ai fini del riconoscimento del diritto all’assegno dev’essere proiettata non solo e non tanto verso il futuro, in ragione della funzione assistenziale dell’assegno, consistente nel fornire le risorse economiche necessarie al coniuge che non sia in grado di procurarsele autonomamente, ma anche e soprattutto verso il passato, in ossequio alla funzione compensativo-perequativa dell’istituto in esame, la quale impone di ricercare le ragioni della predetta impossibilità, in relazione all’indirizzo concretamente assunto dalla vita familiare ed alle scelte compiute dal richiedente in vista della sua realizzazione.
Cass. Civ., Sez. I, ord., 24 giugno 2022, n. 20456
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