Il riconoscimento dell’assegno di divorzio in favore dell’ex coniuge richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge istante e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
Ai fini del suo riconoscimento, dunque, assumono rilievo la capacità dell’ex coniuge di procurarsi i propri mezzi di sostentamento e le sue potenzialità professionali e reddituali piuttosto che le occasioni concretamente avute dall’avente diritto di ottenere un lavoro
Cass. civile ordinanza 13 febbraio 2020 n. 3661