il diritto alimentare del coniuge beneficiario non è recessivo rispetto a quello di nuovi figli, talché la nascita di un figlio, sebbene costituisca indubbiamente un fatto nuovo che incide sull’assetto precedente, non determina automaticamente la revoca dell’assegno divorzile.
La circostanza della nascita di nuovi figli, quindi, deve sì essere valutata, in sede di modifica delle condizioni – trattandosi di fatto nuovo sopravvenuto -, ma unitamente agli altri elementi che caratterizzano la fattispecie sottoposta all’esame del giudice
Cass. civile ord. 4 settembre 2020 n. 18522