A seguito della sentenza 11504/2017 con cui la Cassazione abbandona il criterio del tenore di vita quale parametro per la determinazione della sussistenza del diritto dell’ex coniuge all’assegno divorzile, in molti si chiedono se è possibile ottenere una modifica della sentenza già pronunciata. Attenzione: per chiedere la modifica occorre anche che si sia verificato un mutamento delle circostanze esistenti al momento della determinazione dell’assegno di divorzio, che abbia inciso sulle condizioni economiche delle parti. Non basta cioè invocare il mutato orientamento della Cassazione.
Diverso per chi ha in corso una causa di divorzio: in questo caso, il nuovo criterio potrà essere applicato, sempre che il Giudice del procedimento aderisca al nuovo indirizzo di pensiero della Corte.
Il giudice dovrà valutare solo la «mancanza di mezzi adeguati» per mantenersi e l’impossibilità di procurarseli basandosi su elementi che vanno dalla presenza di altri redditi alla capacità lavorativa. Solo se l’esito della valutazione è positivo, verrà quantificato l’importo dell’assegno, tenuto conto del contributo di ciascuno alla conduzione familiare e al patrimonio, il reddito di entrambi, la durata del matrimonio e le ragioni della decisione.