L’assegno divorzile deve tendere a consentire un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell’età del richiedente. Per formulare un giudizio sulle aspettative sacrificate rispetto alla situazione che si crea con il divorzio è dunque necessario cercare di comprendere, nelle singole fattispecie, quale avrebbe potuto essere il percorso di vita del coniuge richiedente l’assegno qualora non si fosse sposato e raffrontare la situazione che si sarebbe potuta creare in tal caso con quella determinata dal divorzio. In tale giudizio prognostico l’elemento da eliminare è il matrimonio e non il divorzio.
Trib. Pavia 17 luglio 2018
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