L’onere della prova sulla sussistenza delle condizioni previste dell’art. 5 l. n. 898/1970 incombe sul richiedente e non può presumersi la conservazione degli accordi matrimoniali una volta sciolto il rapporto matrimoniale. Non provata l’assenza incolpevole dell’indipendenza economica, sono inconferenti i richiami al tenore di vita dell’ex coniuge ed alla sua capacità economica.
Lo sancisce la Corte d’Appello di Palermo n. 1450 del 25.7.2017