La valutazione di tutti e tre i requisiti previsti per il riconoscimento dell’assegno divorzile: compensativo/perequativo, assistenziale, risarcitorio, deve trovare un nesso causale nella precedente vita matrimoniale e collegamento con il ménage familiare.
Condizione per l’attribuzione dell’assegno in funzione compensativa non è il fatto in sé che uno dei coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure domestiche e dei figli, né di per sé il divario o lo squilibrio reddituale tra gli ex coniugi: occorre indagare sulle ragioni e conseguenze della scelta di uno dei coniugi, seppur condivisa con l’altro coniuge, di dedicarsi prevalentemente all’attività familiare.
Il patto cui i coniugi abbiano dato esecuzione, e relativo alla scelta condivisa può essere non scritto.
Trib. Bologna sentenza 12 luglio 2024
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