E’ legittimo l’assegno divorzile che sia stato stabilito esaminando in dettaglio le risorse economico-patrimoniali degli ex coniugi, il contributo fornito dall’ex moglie alla realizzazione professionale e reddituale dell’ex marito, l’età della moglie e le sue potenzialità lavorative, nonché la durata del rapporto matrimoniale; allorquando il giudice abbia preso in esame il fatto storico rilevante in causa (cioè, la differenza economico-reddituale degli ex coniugi, riconducibile al vissuto matrimoniale), la decisione non è viziata se non siano state prese in considerazione le circostanze relative alla nascita del secondo figlio e all’estinzione del mutuo gravante sull’ex moglie.
Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 31 dicembre 2020, n. 30003.