La breve durata del matrimonio non esclude l’obbligo al versamento dell’assegno divorzile
Nei due gradi di giudizio viene rilevato che la moglie risulta affetta da disturbo bipolare, a prevalente componente depressiva, che la rende assolutamente inabile allo svolgimento di qualsivoglia attività lavorativa, riconoscendo il diritto della signora, che percepisce unicamente una pensione di invalidità alla corresponsione dell’assegno divorzile, ridotto dalla Corte territoriale sia per la breve durata del matrimonio (circa due anni) sia per i maggiori oneri cui il marito deve far fronte per il mantenimento della nuova famiglia di fatto che ha costituito con un’altra donna.
Lo ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 4797 /2016.