Nel valutare l’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge richiedente l’assegno divorzile o l’impossibilità per lo stesso di procurarseli per ragioni oggettive, il giudice deve tener conto, utilizzando i criteri di cui alla L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, sia della impossibilità per il richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente, sia della necessità di compensarlo per il contributo che dimostri di aver dato alla formazione del patrimonio comune o dell’altro coniuge durante la vita matrimoniale, senza che abbiano rilievo, da soli, lo squilibrio economico tra le parti e l’alto livello reddituale dell’altro coniuge
Corte App. L’Aquila sentenza 12/7/2022
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