Qualora sussista una situazione di squilibrio economico fra le parti, ma tale condizione non possa essere attribuita alle determinazioni comuni e ai ruoli endofamiliari, non può essere riconosciuto il diritto all’assegno divorzile (nel caso di specie, non sussiste prova alcuna che lo squilibrio economico conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative patrimoniali e reddituali, effettuato dalla ricorrente a favore del suo ruolo all’interno della famiglia).
Trib. Velletri, sent. 7 marzo 2019 n. 428