La I Sezione Civile della Corte di Cassazione, invocando la nota decisione resa dalle Sezioni Unite nel 2018, nella Sentenza n. 21228, depositata il 9 agosto 2019, ha chiarito la funzione perequativa-compensativa dell’assegno, focalizzando l’attenzione sulla circostanza che si deve valutare se, a causa del matrimonio, vi sia stato uno spostamento patrimoniale meritevole di tutela, così elencando i parametri da seguire. Il collegio ha quindi precisato che in nessun caso l’uno ex coniuge può vivere “a rimorchio dell’altro”. ( Cassazione civile, sez. I, sentenza 9 agosto 2019, n. 21228)