In tema di riconoscimento dell’assegno divorzile, nell’ipotesi in cui la decisione impugnata si incentri essenzialmente sulla notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi, che ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, trascurando, invece, la verifica, imposta dal più recente orientamento interpretativo della S.C., del contributo effettivo fornito dal richiedente alla costituzione del patrimonio familiare e di quello dell’ex coniuge, si impone la cassazione della pronuncia con rinvio
Cass. Civ., Sez. I, Ord., 19 novembre 2021, n. 35713