la funzione dell’assegno divorzile non è quella di ricostituire il tenore di vita coniugale ma, principalmente, di assistere il coniuge che è privo incolpevolmente di mezzi adeguati e poi di riequilibrare le condizioni economiche degli ex coniugi, nei casi in cui vi sia la prova che la sperequazione reddituale in essere, all’epoca del divorzio, sia direttamente causata dalle scelte comuni di vita degli ex coniugi, per effetto delle quali un coniuge abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, in tal modo contribuendo decisivamente alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno oppure di quello comune. Grava sull’ex coniuge istante l’onere della prova che la suddetta sperequazione sia determinata da scelte condivise effettuate tra le parti nel corso del matrimonio.
Cass. civ. sez. I, ord. 17 aprile 2019, n. 10781
Cass. civ. sez. I, sent. 17 aprile 2019, n. 10782