La «scelta comune» per cui un coniuge si dedica prevalentemente alla famiglia, rinunciando a occasioni professionali, può anche essere «tacita» e quindi comportare, quando il matrimonio finisce, l’attribuzione dell’assegno divorzile, salvo prova contraria.
La Cassazione ha ritenuto che lo squilibrio reddituale giustificasse il riconoscimento dell’assegno divorzile, in ragione del contributo dato alla famiglia dalla donna con la propria attività domestica e di accudimento prevalente della prole (oltre che con l’impegno profuso anche svolgendo attività lavorativa esterna), del fatto che questa condotta aveva consentito al marito di dedicarsi appieno e con soddisfazione economica alla propria attività lavorativa (non escludendosi per questo che anch’egli si fosse potuto interessare al figlio e alle attività domestiche) e della durata ventennale del matrimonio
Cass. civile ordinanza 4328 del 19 febbraio 2024
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/