Alla richiesta di assegno di divorzio il giudice deve in primo luogo valutare se spetti e dunque verificare se la domanda sia presentata dall’ex coniuge in condizione di mancanza di mezzi adeguati o comunque a fronte della impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non con riguardo al tenore di vita analogo a quello goduto durante il matrimonio ma con esclusivo riferimento all’indipendenza o autosufficienza economica dello stesso.
Nel caso di specie, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che il divario tra le condizioni economiche delle parti al momento del divorzio ed il peggioramento di quelle dell’ex moglie rispetto alla vita matrimoniale giustificassero l’attribuzione dell’assegno, disattendendo il recente orientamento interpretativo del giudice di legittimità.
In presenza di redditi o di cespiti di qualsiasi specie da parte del richiedente, non si supera la verifica dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno.
Al confronto con le condizioni reddituali dell’altro coniuge può aversi riguardo soltanto nella eventuale fase della quantificazione dell’assegno, alla quale è possibile accedere solo nel caso in cui la fase dell”an debeatur” si sia conclusa positivamente per il coniuge richiedente l’assegno
Lo chiarisce la Cassazione civile con l’ordinanza n. 23602/2017 della VI sezione