In tema di assegno divorzile, una volta accertata la disparità economico reddituale fra i coniugi, deve verificarsi se quest’ultima sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune ed all’evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell’altro, considerando la durata del vincolo coniugale, non potendosi trascurare la perdurante situazione di oggettivo squilibrio di genere nell’accesso al lavoro, tanto più se aggravata dall’età, dovendosi ritenere che lo squilibrio di genere – che si sostanzia in un elevatissimo tasso di disoccupazione femminile, nell’oggettivo divario retributivo a parità di occupazioni – sia condizione sociale che inevitabilmente incide sulle scelte individuali, inducendo i coniugi, nella maggior parte dei casi, a preferire che sia la moglie a dedicarsi in via esclusiva o, comunque in prevalenza ai compiti di cura ed accudimento.
Tribunale di Roma, sentenza 15674, sezione prima del 10-11-2020