nella valutazione delle condizioni reddituali e patrimoniali degli ex coniugi, ai fini dell’attribuzione e quantificazione dell’assegno divorzile, il giudice è tenuto a valutare «se e in quale misura l’esigenza di riequilibrio [delle condizioni degli ex coniugi, cui è funzionale l’istituto dell’assegno divorzile] non sia già coperta dal regime patrimoniale prescelto, giacchè se i coniugi abbiano optato per la comunione, ciò potrà aver determinato un incremento del patrimonio del coniuge richiedente, tale da escludere o ridurre la detta esigenza», a seguito dello scioglimento della comunione
Nel caso di specie assume rilevanza l’assegnazione esclusiva di un immobile alla moglie a seguito delle divisione della comunione legale:l’idoneità dell’attribuzione esclusiva del bene, in sede divisoria, a favore dell’ex coniuge ad incidere sull’assetto patrimoniale definito in sede di divorzio deve essere verificata dal giudice che ne deve dare conto in motivazione, con riferimento alla fattispecie concreta.
Cass. civ., sez. I, sent., 5 maggio 2021, n. 11787