a differenza delle condizioni patrimoniali che riguardano la prole, quelle afferenti aspetti patrimoniali tra i coniugi rientrano nell’area dei diritti a cd. disponibilità attenuata e soggiacciono alle regole processuali ordinarie, con il corollario del limite invalicabile della domanda. La domanda a contenuto patrimoniale concernente i rapporti tra i coniugi, quale quella di assegno divorzile, deve contenere, a pena di inammissibilità, il petitum richiesto al Giudice, atteso che tutto ciò che riguarda direttamente i rapporti economici di dare ed avere tra i coniugi presuppone l’iniziativa della parte interessata, potendo rivestire carattere di diritto indisponibile solo quello relativo alla quota del contributo economico connotata dalla finalità assistenziale
Cass. civ., sez. I, ord., 5 maggio 2021, n. 11795
Nel caso di specie non è stata proposta dall’ex moglie una domanda subordinata correlata alla revoca dell’assegnazione della casa familiare o al venir meno di altri benefici economici. I Giudici di merito hanno erroneamente aumentato l’importo dell’assegno divorzile richiesto, rimarcando che l’aumento suddetto compensava benefici economici venuti meno. E ciò non risulta corretto poiché le suddette circostanze non potevano essere prese in considerazione ufficiosamente senza che vi fosse allegazione e domanda sul punto da parte dell’ex coniuge beneficiario, con una pronuncia esorbitante del petitum azionato.
Fonte: dirittoegiustizia.it