La funzione assistenziale dell’assegno divorzile può assumere rilevanza, anche in via prevalente, ogniqualvolta il
giudice accerti che il sopravvenuto, e incolpevole, peggioramento della condizione economica di vita di uno degli
ex coniugi non sia altrimenti suscettibile di compensazione per l’assenza di altri obbligati o di altre forme di
sostegno pubblico. A tal fine, occorre altresì che l’ex coniuge dotato di un patrimonio più consistente e capace di
fornire una qualche forma di erogazione abbia in passato ricevuto o goduto di apporti significativi da parte di
quello successivamente impoveritosi e divenuto bisognoso di assistenza, benché detti apporti non abbiano avuto
incidenza al momento dell’estinzione del vincolo matrimoniale.
Cass. Civile, Sez. I, 7 luglio 2023, n. 19306