Ai fini del riconoscimento dell’assegno divorzile va esclusa la necessità di una condizione d’indigenza dell’istante, reputando, invece, sufficiente un apprezzabile deterioramento della sua situazione economica), tale da imporre un riequilibrio con quella dell’ex coniuge, al fine non già di assicurare la conservazione di un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, come ritenuto in passato, ma, conformemente ai principi richiamati, il mantenimento di un livello reddituale proporzionato all’impegno profuso nella vita familiare.
Cassazione civile, sez. VI-1, sentenza 23 febbraio 2022, n. 6002.