Nella valutazione dell’an dell’assegno di divorzio il giudice non deve tener conto del pregresso tenore di vita ma deve valutare se il richiedente sia o meno “economicamente indipendente”. L’utilizzo di un parametro simile è corroborato dalla disciplina prevista in materia di filiazione, atteso che, con riferimento ad un vincolo (stavolta) tendenzialmente perenne quale quello di filiazione, l’art. 337-septies c.c. prevede che il giudice possa disporre il pagamento di un assegno periodico per il figlio maggiorenne che sia non “economicamente indipendente”. Non si comprende, allora, per quale ragione il raggiungimento dell’autosufficienza economica, indipendentemente dal tenore di vita goduto in ambito familiare, determini il venir meno del diritto del figlio (che continua ad essere tale) al mantenimento da parte del genitore, laddove per contro l’ex coniuge debba aver diritto a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di un rapporto (matrimoniale) ormai venuto meno. Può, inoltre, procedersi ad un’assimilazione tra il principio di “autoresponsabilità” economica sancito in materia di filiazione (secondo cui sottesa al rifiuto ingiustificato del figlio maggiorenne di raggiungere l’indipendenza economica, con conseguente perdita del diritto al mantenimento da parte del genitore vi è la libertà delle scelte esistenziali della persona – Cass. n. 18076/2014) e il medesimo principio vigente in ambito di divorzio, poiché in sede di scioglimento del vincolo matrimoniale gli ex coniugi sono consapevoli delle conseguenze sul piano economico derivanti dalle proprie scelte. Principio di “autoresponsabilità economica dei coniugi” che è, peraltro, in linea con le legislazioni di molti Paesi europei. Ai fini dell’accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell’assegno divorzile, deve verificarsi la “indipendenza economica” del coniuge richiedente avendo riguardo ad una serie di criteri, quali: i) il possesso di redditi di qualsiasi specie; ii) il possesso di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari; iii) le capacità e le possibilità effettive di lavoro personale; iv) la stabile disponibilità di una casa di abitazione. Nel caso in cui sussista il diritto all’assegno divorzile, esso deve essere determinato al solo fine di consentire all’avente diritto il raggiungimento dell’indipendenza economica (e non anche il tenore di vita precedentemente goduto).
Trib. Palermo, sez. I civ., sentenza 12 maggio 2017 (Pres. Girmaldi di Terresena, est. Ruvolo)