Il mancato sacrificio di aspettative professionali ed economiche del coniuge cd. debole può incidere, riducendola, sulla componente perequativa-riequilibratrice dell’assegno di mantenimento, ma non azzerarla, ove risulti che il coniuge abbia con le proprie maggiori incombenze familiari comunque contribuito, oltre alla realizzazione della vita familiare, al successo professionale (ed economico) dell’altro coniuge e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale di tale coniuge.
In particolare, la Corte d’Appello aveva applicato bene i principi sanciti dalle Sezioni Unite, non considerando il livello di autosufficienza economica secondo un parametro astratto , ma in concreto, tenendo conto del contributo fornito dalla ex moglie alla realizzazione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge: era stato valorizzato il lungo periodo di convivenza tra i coniugi, durante il quale il marito si era dedicato con maggiore impegno, dedizione e serenità al proprio lavoro e alla propria realizzazione professionale , beneficiando effettivamente della attenzione e dell’accudimento prestato dalla coniuge alla figlia e all’ambiente domestico, nonostante la signora abbia comunque svolto in pieno il proprio lavoro di insegnante
Cassazione civile, sez. VI-1, ordinanza 20 ottobre 2021, n. 29195.