Deve essere accolta la domanda di assegno divorzile proposta dal coniuge che per quasi trent’anni si è presa cura delle esigenze della famiglia crescendo i figli ed occupandosi di tutte le incombenze domestiche lasciando modo all’altro coniuge di lavorare e, quindi, di migliorare la sua condizione anche economica, a nulla rilevando la nuova convivenza instaurata dal richiedente che non esclude il diritto al contributo economico nella sua componente compensativa.
Corte d’Appello di Perugia sentenza n. 47 del 01-02-2022