In tema di assegno divorzile deve ritenersi che la possibilità di condurre un’esistenza autonoma e dignitosa e l’apporto fornito alla conduzione della vita familiare rappresentino i parametri essenziali della valutazione da compiere ai fini del riconoscimento del diritto al contributo economico, la cui funzione assistenziale e al tempo stesso perequativo-compensativa assegna un ruolo fondamentale, al di là del confronto tra le situazioni patrimoniali e reddituali delle parti, alla considerazione della durata e dello svolgimento concreto del rapporto coniugale, a detrimento di quello preminente attribuito in precedenza all’astratta individuazione dello standard economico-sociale della vita familiare.
Cass. civile ordinanza 24042, sezione Prima del 06-09-2021