Assegno di separazione e assegno di divorzio sono autonomi ed hanno diversa natura; quanto al mantenimento per i figli, l’importo a carico del padre non fa cessare l’obbligo materno di contribuire alle esigenze del minore.
Lo conferma con l’ordinanza n. 5481/13 la Cassazione, respingendo i ricorsi proposti da moglie e marito contro la sentenza di divorzio pronunciata dalla Corte di Appello, che disponeva a carico dell’uomo un assegno mensile di 300 euro a favore della moglie e di 800 euro per il mantenimento della figlia.
Sotto il profilo del mantenimento per la prole, la Cassazione afferma che l’assegno posto a carico del padre, titolare di maggior reddito, non fa cessare l’obbligo della madre di contribuire alle esigenze della minore, essendo infatti il dovere di mantenere la prole a carico di entrambi i genitori, in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
Assegno di separazione e assegno di divorzio sono profondamente diversi.
Il primo è regolato dall’art. 156 comma 1 c.c. ed è disposto a favore del coniuge a cui non sia addebitabile la separazione e non disponga di redditi adeguati a godere di un tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio. La sua funzione è assistenziale: serve cioè al coniuge “debole” che non può mantenersi autonomamente per adeguarsi alla nuova condizione di vita che consegue alla disgregazione del nucleo familiare.
L’assegno di divorzio è invece contemplato all’art. 5, comma 6, della legge sul divorzio n. 898 del 1970, riformata nel 1987: esso spetta al coniuge che non abbia mezzi adeguati o comunque non possa procurarseli per ragioni oggettive. Il suo fondamento si ravvisa nella rottura definitiva del rapporto coniugale ed assolve, principalmente, ad una finalità assistenziale-solidaristica, volta ad evitare il deterioramento delle condizioni economiche del coniuge economicamente più debole. Criteri per la sua quantificazione sono le condizioni dei coniugi, le ragioni del divorzio, il contributo personale ed economico di ciascuno alla conduzione familiare e patrimoniale, e la durata del matrimonio.