Deve essere rimarcata la profonda differenza fra il dovere di assistenza materiale fra i coniugi nell’ambito della separazione personale e gli obblighi correlati alla c.d. “solidarietà post-coniugale” nel giudizio di divorzio: nel primo caso, il rapporto coniugale non viene meno, determinandosi soltanto una sospensione dei doveri di natura personale, quali la convivenza, la fedeltà e la collaborazione; al contrario, gli aspetti di natura patrimoniale – con particolare riferimento all’ipotesi, come quella in esame, di non addebitabilità della separazione stessa – non vengono meno, pur assumendo forme confacenti alla nuova situazione.
Lo afferma la Cassazione con la sentenza n.17292/2017