L’assegno di mantenimento non può essere revocato se la nuova relazione sentimentale intrapresa dall’ex coniuge non risulti essere consolidata; né può essere preso in considerazione il reddito del nuovo compagno ove la relazione non risulti connotata dai caratteri di “stabilità, continuità e regolarità e dunque tali da far ragionevolmente propendere per la formazione di una c.d. famiglia di fatto”.
Il principio di diritto è affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 19555 del 2013, che così conferma il proprio orientamento consolidato: solo una relazione stabile e caratterizzata dalla continuità, e quindi la costituzione di un nuovo nucleo familiare “di fatto”, può comportare la sospensione dell’assegno di mantenimento riconosciuto in sede di separazione o divorzio.