l’attitudine al lavoro del potenziale beneficiario dell’assegno va calata nel concreto e assume rilievo solo quando si sostanzia in un’effettiva impossibilità di svolgimento di un’attività lavorativa retribuita.
Tale analisi, più in particolare, va fatta riferendosi a “ogni fattore individuale ed ambientale” senza limitarsi a prendere in considerazione delle “mere valutazioni astratte ed ipotetiche”.
Nel caso all’esame della Cassazione, la Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva determinato l’assegno di separazione in Euro 650,00, tenendo conto che la donna era disoccupata e che non aveva più svolto attività lavorative retribuite di carattere continuativo dal 2014, con la conseguenza che in difetto di una qualunque concreta capacità di guadagno, non rilevava la sua astratta attitudine al lavoro proficuo.
La Cassazione ( sent.n. 17971/2017) conferma la sentenza.