L’assegno di mantenimento per coniuge debole e figli – minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti – deciso in sede di separazione o il divorzio deve essere rivalutato annualmente in base agli Indici Istat.
Lo prevede la legge sul divorzio (Art. 5 comma7, L. n.898 del 1.12.1970), applicabile in via analogica anche alla separazione.
La rivalutazione ha lo scopo sia di adeguare l’importo degli assegni al costo medio della vita, variabile nel tempo, sia di far sì che l’assegno conservi invariato il potere d’acquisto.
Spetta al coniuge creditore chiedere la rivalutazione annualmente. Il coniuge tenuto a versa il mantenimento deve provvedervi, poiché, in caso contrario, l’altro può chiedere gli arretrati e gli interessi maturati sulle somme non versate nei cinque anni precedenti, anche con un’azione giudiziale.
L’adeguamento deve essere fatto ogni anno a partire dal mese indicato dal provvedimento di separazione, di divorzio o modifica delle condizioni economiche di uno o dell’altra.
Per il calcolo della rivalutazione annuale si può far riferimento agli indici pubblicati sul sito dell’Istat, oppure utilizzare uno dei numerosi programmi di calcolo automatico disponibili su Internet.