con la sentenza 16481/2012 la Corte di cassazione conferma il proprio orientamento in tema di diritto all’assegno di mantenimento per il coniuge debole: l’importo dev’essere tale da assicurare al coniuge il mantenimento di un tenore di vita analogo a quello goduto prima della separazione coniugale.
Testualmente la Corte:
“Giova ricordare che l’art. 156 c.c., comma 1, attribuisce al coniuge al quale non sia addebitabile la separazione un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, qualora, come nella specie, non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. La conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell’assegno costituisce un obbiettivo tendenziale, sicchè esso va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall’art. 156 c.c., comma 2. La determinazione dei limiti entro i quali sia possibile perseguire il suddetto obbiettivo è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei coniugi al fine di stabilire in quale misura l’uno debba integrare i redditi insufficienti dell’altro, onde consentire a questi di conservare il tenore di vita goduto in regime di convivenza, da valutarsi con riferimento al contesto nel quale i coniugi hanno vissuto durante il matrimonio, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze dell’avente diritto all’apporto”